Scopri

Data

01/09/2021

Categoria

finanza

Approccio alla gestione del rischio

La Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27/12/2006 è stata integrata con il 15° aggiornamento del 2/7/2013, che ha introdotto un sistema di controlli interni, estesi anche “al presidio del rischio di non conformità alle normative di natura fiscale”.

La Circolare precisa che il presidio a riduzione del rischio, richiede:

 

  • la definizione di procedure volte a prevenire violazioni o elusioni di natura fiscale
  • la definizione di procedure volte a prevenire o attenuare situazioni che potrebbero integrare fattispecie di abuso del diritto
  • la verifica dell’adeguatezza di tali procedure e della loro idoneità a realizzare effettivamente l’obiettivo di prevenire il rischio di non conformità
  • la Banca (quindi le procedure) devono altresì tenere conto dei rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

 

Sono quindi tre i focus della normativa tributaria che devono essere presidiati a riduzione del rischio:

 

  • il primo generico che ricomprende la totalità della normativa fiscale a cui è sottoposta “l’azienda Banca” 
  • il secondo specifico che riguarda ipotesi di elusione ed abuso del diritto in ambito tributario, introdotto dall’art. 10 bis nel corpo della legge n. 212 del 2000 che si sostanzia in “operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.
  • Il terzo specifico che riguarda i rischi fiscali indiretti che derivano da operazioni fiscali poste in essere dai clienti e che potrebbero sostanziarsi nella qualità di sostituto d’imposta della Banca ed impattare anche nella gestione dei “prodotti” bancari.

 

La funzione della Compliance Fiscale

La funzione aziendale, preposta ai controlli di conformità alle norme fiscali come sopra identificate deve disporre delle caratteristiche di autonomia ed indipendenza nell’organigramma aziendale. A tal fine la Circolare sancisce che la funzione deve disporre “dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti. Le risorse economiche, attivabili in autonomia, permettono…alle funzioni aziendali di controllo di ricorrere a consulenze esterne..”

Di tutta evidenza l’intento della norma di permettere l’attivazione di consulenze, soprattutto nel settore della normativa tributaria che è caratterizzato da un elevato grado di complessità e costante produzione legislativa.

Approccio operativo

La Circolare stabilisce che la funzione aziendale deve utilizzare un metodo Risk Based Approach per la gestione dinamica dei rischi. Il metodo prevede una gestione dinamica del rischio, sintetizzabile in un concetto che ipotizza tre elementi che concorrono a formare il rischio:

 

  • gli obiettivi da raggiungere,
  • la minaccia che ne impedisce il perseguimento
  • la probabilità che quella minaccia si avveri.  

 

Concretamente il processo di compliance si articola, in via generale, in sei fasi operative:

 

  • Valutazione del Rischio: rilevazione situazione attuale, identificazione delle aree di rischio e di
  • vulnerabilità, analisi del rischio in essere.
  • Analisi degli scostamenti: rilevazione puntuale dei disallineamenti ed individuazione degli interventi necessari per dare esecuzione alla norma;
  • Pianificazione delle attività: definizione della pianificazione degli interventi e realizzazione delle attività (procedure informatiche, aggiornamento ed emanazione della documentazione interna, formalizzazione delle procedure operative, erogazione della formazione agli addetti, istituzione dei controlli):
  • Validazione: validazione, da parte della funzione di Compliance dell’impianto regolamentare e procedurale con riferimento all’adeguatezza dell’operatività e all’adeguatezza dei presidi.
  • Verifica: verifica nel continuo o in via periodica del mantenimento delle condizioni di efficacia dei presidi al rischio di non conformità;
  • Report: rilascio parere o relazione di conformità da parte del presidio specialistico;

 

Rapporto tra varie funzioni aziendali di controllo

La circolare espressamente recita “fermo restando la reciproca indipendenza ed i rispettivi ruoli, le funzioni aziendali di controllo collaborano tra loro e con le altre funzioni allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di controllo…”

E’ di tutta evidenza che la natura delle interrelazioni esistenti tra le diverse funzioni di controllo e la necessità di un efficace flusso informativo agli organi aziendali, richiede che il rischio fiscale sia incluso nel più complessivo modello di governance dei rischi cui la banca risulta esposta.